Il percorso normativo delle concessioni balneari
WhatsApp Telefono E-mail

Il percorso normativo delle concessioni balneari

Il presente articolo, senza pretese di esaustività, indica alcune tappe del percorso normativo che ha caratterizzato l’iter delle concessioni balneari a partire dall’emanazione della direttiva Bolkestein fino ad arrivare ai tempi recenti.

“1. Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1 l’autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami.

3. Fatti salvi il paragrafo 1 e gli articoli 9 e 10, gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell’ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d’interesse generale conformi al diritto comunitario”;

Recepimento direttiva Bolkestein.

Le concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo rientrano nel campo di applicazione della Direttiva Bolkestein, da cui deriva l’obbligo di procedere con gare pubbliche per l’assegnazione delle concessioni in scadenza. Rimette però alla discrezionalità del giudice nazionale la valutazione della scarsità delle risorse naturali oggetto di tali autorizzazioni e la conseguente applicazione della Direttiva medesima.

Le concessioni demaniali in essere vengono proroga in forma automatica e generalizzata fino al 31 dicembre 2033;

Vengono introdotte: a) la sospensione degli effetti dei provvedimenti di riacquisizione dei beni del demanio marittimo (e relative pertinenze) già adottati dalle Pubbliche Amministrazioni; b) la sospensione dei procedimenti di riacquisizione dei medesimi beni già avviati o ancora da avviare da parte dell’Amministrazione; c) la sospensione dei procedimenti volti alla nuova assegnazione delle aree del demanio marittimo.

Si rilevano i seguenti punti di contrasto tra normativa italiana e normativa europea: 1) leale collaborazione; 2) restrizione della libertà di stabilimento; 3) artt. 4 e 12 Direttiva Bolkestein.

Al fine di dirimere il contrasto della legge nazionale (in particolare art. 1, commi 682 e 683, l. n. 145 del 2018) con la Direttiva Bolkestein e l’art 49 TFUE (libertà di stabilimento), le sentenze sanciscono:

1) natura self – executing della Direttiva con conseguente dovere di disapplicazione della normativa interna confliggente con il diritto europeo anche in capo alla pubblica amministrazione;

2) incompatibilità comunitaria della legge nazionale che ha disposto la proroga ex lege delle concessioni demaniali =  anche nei casi in cui siano stati adottati formali atti di proroga e nei casi in cui sia intervenuto un giudicato favorevole, il venir meno degli effetti della concessione, in conseguenza della non applicazione della disciplina interna;

3) termine entro cui saranno lecite le concessioni in corso alla data della pronuncia (31/12/2023 o 31/12/2024, cd proroga tecnica).

Viene confermata l’efficacia delle concessioni sino al 31 dicembre 2023, con impegno ad adottare entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia, al fine di perseguire una maggiore apertura al mercato concorrenziale in conformità alla normativa comunitaria.

Vengono stabiliti i criteri in base ai quali devono essere assegnate le concessioni (v. requisiti di partecipazione previsti dagli articoli 94 e 95 del codice dei contratti pubblici, requisiti di capacità tecnico-professionale dei partecipanti, adeguati e proporzionati alla concessione oggetto di affidamento e che agevolano la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili).

Viene disposta una proroga generale fino al 31 dicembre 2024 dell’efficacia delle concessioni balneari già in essere e sancisce esplicito divieto agli enti concedenti di procedere all’emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni fino all’adozione dei decreti legislativi di riordino e semplificazione della materia da parte del Governo.

1) il Decreto Milleproroghe 2022 è incompatibile con il diritto europeo;

2) è compatibile con il diritto dell’Unione la sola proroga “tecnica” – funzionale allo svolgimento della gara – prevista dall’art. 3, commi 1 e 3, della l. n. 118 del 2022 nella sua originaria formulazione, che consente alle autorità amministrative competenti di prolungare la durata della concessione, con atto motivato, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura competitiva e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2024;

3) è legittima una concessione solo se l’atto di proroga e il titolo concessorio originario sono stati assunti sulla base di procedure selettive trasparenti e comparative;

4) è improcrastinabile procedere alle gare, per cui ammettono la possibilità di sopperire al vuoto normativo mediante le previsioni delle leggi regionali.

Si prevede una ulteriore proroga fino al 30 settembre 2027 delle attuali concessioni (con possibilità di estensione al 31 marzo 2028 in presenza di ragioni oggettive) e si riafferma i principi generali che devono regolare l’affidamento delle concessioni balneari: 1) rispettare i principi generali del diritto dell’Unione Europea; 2) rispettare i principi di libertà di stabilimento, di pubblicità, di trasparenza, di massima partecipazione, di non discriminazione e di parità di trattamento; 3) garantire l’accesso a micro e piccole imprese e a quelle giovanili.

L’ente concedente avvierà la procedura di affidamento almeno sei mesi prima della scadenza  del  titolo concessorio. La durata della concessione non sarà’ inferiore a cinque anni  e non sarà’ superiore ai venti anni e sarà pari  al  tempo  necessario  a garantire l’ammortamento e l’equa  remunerazione  degli  investimenti previsti dal piano economico-finanziario dell’aggiudicatario.

Resta il fatto che il Decreto non è dirimente in merito a talune questioni spinose, quali ad esempio il calcolo degli indennizzi per i concessionari uscenti, tematica che talune Regioni (v. Toscana) stanno affrontando in autonomia mediante l’adozione di proprie linee – guida.

Il contenuto del presente Documento è a scopo esclusivamente informativo e non può essere considerato esaustivo né costituire parere o consulenza professionale, né è inteso a fini commerciali, di relazione o di transizione con i clienti. Gli interessati sono pertanto invitati a analizzare i bandi e la normativa rilevante. Si declina quindi ogni responsabilità in merito ad azioni od omissioni basate sull’utilizzo delle informazioni contenute nel presente documento.