Riforma processo civile: di quanto si ridurranno i tempi per recuperare un credito o ottenere un risarcimento
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Riforma processo civile: di quanto si ridurranno i tempi per recuperare un credito o ottenere un risarcimento

Il contesto di partenza

Come noto, i tempi della giustizia civile in Italia sono significativamente lunghi, circostanza che ha importanti ripercussioni negative sia per la tutela dei diritti che per la competitività delle imprese, nonché ritenuta uno dei principali ostacoli agli investimenti esteri nel nostro Paese.

Ebbene, una delle condizioni per il riconoscimento da parte della UE ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (cd. PNRR) è proprio la riforma della giustizia, in una ottica di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile.

È in tale contesto che si inserisce la cosiddetta Riforma Cartabia (DL 149/2022), entrata in vigore dal 28/02/2023 (e quindi in anticipo rispetto al termine inizialmente previsto), che si pone nello specifico l’obiettivo (da una parte) di smaltire il 60% circa dell’arretrato entro il 2026 e (dall’altra) di ridurre del 40% i tempi di un procedimento dal 2026.

Il boost della riforma Cartabia

Per quanto concerne il procedimento civile (tralasciando le modifiche apportate ai riti speciali, quali lavoro, famiglia, etc), e quindi per esempio ai procedimenti aventi ad oggetto il recupero di un credito o al risarcimento di un determinato danno, di seguito si forniscono alcune delle principali modifiche che dovrebbero contribuire al raggiungimento del tanto agognato obiettivo.

Ecco di seguito le principali modifiche apportate dalla riforma al procedimento di I grado, che troveranno applicazione per i procedimenti incardinati successivamente al 28/02/2023:

  • Modalità di redazione degli e novità per gli atti introduttivi

Assume senz’altro un valore centrale l’introduzione del secondo capoverso all’art. 121 c.p.c., il quale impone ora una redazione di tutti gli atti del processo nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità.

Quanto alle novità riguardanti, nello specifico, l’atto di citazione (rimasto operativo solo nei giudizi dinnanzi al Tribunale), si segnalano la necessità di esposizione dei fatti in modo “chiaro e specifico (art. 163, comma II, n. 4), c.p.c.) e l’obbligo di segnalare l’assolvimento degli oneri relativi a mediazione e negoziazione assistita obbligatorie.

Particolarmente incisivo, poi, l’obbligo di avviare i procedimenti ordinari dinnanzi al Giudice di Pace esclusivamente mediante ricorso (nel rispetto delle forse del procedimento semplificato di cognizione).

  • Maggiori competenze per il Giudice di Pace

Raddoppiata la competenza per valore del Giudice di Pace per le cause ordinarie, passata da € 5.000,00 a € 10.000,00 (€ 25.000,00 per i danni da circolazione di veicoli e natanti).

  • Prima udienza

Mentre nel rito previgente alla data della prima udienza venivano valutate unicamente questioni preliminari / pregiudiziali, prima della quale le parti potevano produrre unicamente un atto introduttivo, a seguito della riforma è previsto che le parti abbiamo già depositato una serie atti in replica a quelli introduttivi della controparte, e prodotto le prove delle quali si vorranno avvalere.

In questo modo, il Giudice avrà la possibilità di valutare già alla prima udienza se proseguire o meno nell’attività istruttoria e di fissare un calendario del processo.

  • Udienze da remoto e con trattazione scritta

Al Giudice è altresì riconosciuto il potere di disporre d’ufficio lo svolgimento delle udienze mediante collegamenti audiovisivi o, in alternativa, con il solo scambio di brevi note scritte.

Altre modifiche riguardano le impugnazioni, essendo introdotta la possibilità di interrompere preliminarmente azioni ritenute manifestamente infondate, inammissibili o improcedibili.

Infine, degne di note sono anche le riforme relative alle diverse forme alternative di risoluzione delle controversie (cd. ADR), quali per esempio l’arbitrato, laddove sono stati riconosciuti agli arbitri anche poteri di emissione di provvedimenti cautelari (sequestri, provvedimenti di urgenza, etc.).

Le critiche mosse

NON sono tuttavia mancate voci di critica e scetticismo, proveniente anche da fonti autorevoli quali il Consiglio Nazionale Forense (CNF) e l’Associazione nazionale forense (Anf). Le principali critiche hanno riguardato i seguenti aspetti:

  • Mancanza di coordinamento tra le varie fonti;
  • Inadeguatezza delle strutture, dell’organico, delle risorse e degli applicativi informatici;
  • Rischio che l’attività di difesa divenga marginale;
  • Mancata tempestiva digitalizzazione degli uffici del Giudice di Pace a fronte dell’aumento di competenza per valore.

L’auspicio

Sarà quindi il tempo a dirci se la riforma riuscirà a raggiungere o meno gli obiettivi previsti, e quanto invece siano fondate le critiche mosse verso la stessa, auspicando tuttavia che la riforma, unita agli investimenti in programma, porti comunque ad una serie di importanti benefici per il sistema giustizia, con ovvie positive ripercussioni in vari ambiti sociali ed economici.

È appena il caso di ricordare che PNRR prevede investimenti nel settore giustizia per € 2.679.789.053,73 da destinare a riforme e investimenti in efficienza e competitività, perseguendo risultati quali appunto:

  • Riduzione del tempo di durata del giudizio,
  • Abbattimento dell’arretrato giurisdizionale,
  • Digitalizzazione del processo, ed
  • Riqualificazione del patrimonio immobiliare giudiziario.