Contratti internazionali di vendita e Convenzione di Vienna del 1980
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Contratti internazionali di vendita e Convenzione di Vienna del 1980

Spesso, nella redazione dei contratti internazionali, la parte italiana tende ad inserire una clausola che prevede l’applicazione della legge italiana per sentirsi più tutelata, ma non sempre questa è la scelta più opportuna.

Non tutti, infatti, sanno che la legge italiana prevede l’applicazione anche di altre normative internazionali, basate su principi diversi dai principi del nostro Codice Civile e redatte in lingue diverse dall’italiano.

Un esempio di ciò è la Convenzione di Vienna sulla Vendita di Beni Mobili (Convention on Contracts for the International Sale of Goods – CISG), redatta dalle Nazioni Unite nel 1980 e sottoscritta da quasi 90 Paesi, compreso l’Italia dove è in vigore dal 1988.

La Convenzione regola il rapporto, in caso di compravendita di beni mobili, tra il venditore e il compratore, soprattutto con riferimento alla formazione del contratto, alle obbligazioni delle parti (per il venditore: obbligo di consegna merci e documenti, conformità merci, non rispetto del contratto e merci difettose; per il compratore: pagamenti, presa in carico delle merci, come comportarsi in caso di reclami per merci difettose) e al passaggio dei rischi.

Essa ha l’obiettivo di facilitare il commercio internazionale ponendo delle norme comuni che sostituiscono le norme di diritto nazionale interno.

Questa normativa è applicata ai contratti di vendita quando le parti hanno la loro stabile organizzazione in Paesi diversi, se questi hanno sottoscritto la Convenzione, oppure quando le regole di diritto internazionale privato identifichino il diritto di uno Stato contraente come il diritto applicabile al contratto.

La Convenzione di Vienna, in questi casi, trova direttamente applicazione anche qualora ciò non venga esplicitamente stipulato nel contratto.

Un esempio di come le norme della Convenzione differiscono da quelle dal Codice Civile italiano riguarda la tempistica della denuncia dei vizi della merce (la Convenzione prevede la denunzia entro un termine “ragionevole” dalla scoperta dei vizi, il Codice Civile entro 8 gg dalla loro scoperta).

Attenzione! Quando si specifica che un contratto di vendita di beni mobili è regolato dalla legge italiana, si deve ricordare che ciò significa che il contratto è regolato anche della Convenzione, se non espressamente esclusa con specifica clausola.

Attenzione! Le parti coinvolte in una transazione devono valutare le differenze tra le soluzioni prospettate dalla Convenzione di Vienna e quelle abitualmente vigenti in ambito prettamente nazionale, evitando di dare per scontata l’applicazione di principi normalmente utilizzati nelle vendite tra operatori interni.

Attenzione ad alcune esclusioni! La Convenzione non si applica in caso di vendite di beni per uso personale, familiare o domestico, per beni venduti all’asta, per alcune categorie di beni, come aeronavi e navi, oppure nei casi dove la parte preponderante delle obbligazioni del fornitore consiste nella fornitura di mano d’opera o altri servizi.

Disclaimer. Il contenuto del presente articolo è a scopo esclusivamente informativo e non può essere considerato esaustivo né costituire parere o consulenza professionale, né è inteso a fini commerciali, di relazione o di transazione con i clienti. Si declina quindi ogni responsabilità in merito ad azioni od omissioni basate sull’utilizzo delle informazioni contenute nel presente articolo.